08 Feb 2025
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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito il Provvedimento 15 gennaio 2025 n. 9454, con il quale viene resa pubblica la versione definitiva della Certificazione Unica 2025.
La struttura del modello non è variata rispetto agli anni precedenti e risulta quindi composta da:
- Frontespizio: dati anagrafici del sostituto, dati anagrafici del contribuente;
- Certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati: dati fiscali (redditi, ritenute, acconti, oneri deducibili e detraibili, imposta lorda, dati dei conguagli, arretrati, TFR, ecc.), dati previdenziali e assistenziali, prospetto dei familiari a carico e TFR;
- Certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi (dati fiscali relativi ai compensi erogati e alle ritenute operate) e le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio;
- Dati relativi alle locazioni brevi.
Viene inoltre confermata anche per il 2025 la articolazione in due Modelli:
- la CU sintetica, versione semplificata della certificazione da consegnare al percipiente;
- la CU ordinaria, versione composta da ulteriori campi, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
Per quanto interessa in questa sede il Decreto Semplificazioni in materia di adempimenti tributari ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2025, relativamente ai compensi erogati a partire dal 1° gennaio 2024, i sostituti di imposta sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica verso i soggetti in regime forfettario e quelli in regime fiscale di vantaggio (art. 3, D.Lgs. 1/2024).
Per la parte relativa ai dipendenti sono stati previsti nuovi punti per il trattamento dei redditi di lavoro dipendente e assimilati dei Lavoratori frontalieri.
Allo stesso modo sono state introdotti dei campi specifici per i lavoratori rimpatriati e confermati i campi per l’indicazione del valore dei Fringe benefit destinati ai dipendenti, per il bonus tredicesima, trattamento integrativo speciale lavoratori del turismo e la tassazione per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario.
Il modello di Certificazione Unica deve essere consegnato ai percipienti entro il prossimo 16 marzo 2025. Tra le novità del modello 2025 si segnala che, per effetto del riferimento all’art. 4, comma 6-quinques, del DPR 322/1998 sono previste tre diverse scadenze per la trasmissione del modello CU2025.
Entro il 16 marzo 2025 i sostituti d’imposta dovranno trasmettere alla Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;
- redditi diversi;
- redditi per locazioni brevi.
Entro il 31 marzo 2025 i sostituti di imposta devono trasmettere alla Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale.
Tali scadenze (16 marzo 2025 e 31 marzo 2025) dovrebbero consentire al Fisco di mettere a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata di cui al comma 1-bis dell’art. 1, DLgs 175/2014 (730 o Redditi PF) entro i tempi previsti dall’art. 11, D.Lgs. 1/2024.
Questa finalità è indirettamente confermata dal fatto che entro il 31 ottobre 2025 i sostituti di imposta devono trasmettere alla Agenzia delle Entrate le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata.
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